24.05.2025
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Politics

Legge sulla caccia, Lollobrigida presenta la bozza. Dalle armi ai giorni permessi: cosa cambia


Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato la bozza di legge che prevede importanti modifiche alle legge dell’11 febbraio 1992 (n.157) che disciplina l’attività della caccia in Italia: i 18 nuovi articoli includono cambiamenti dalle armi utilizzabili al numero di giornate permesse per poter svolgere l’attività venatoria. 

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Oltre a questo, la bozza prevede di aggiungere anche la possibilità di trattenere i cinghiali uccisi nel contesto delle attività di controllo della specie.

Gli agricoltori e i proprietari di bestiame dovranno tuttavia essere muniti «di licenza per l’esercizio venatorio e abbiano frequentato i corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti».

Le armi utilizzabili

Secondo la nuova legge, tra le armi permesse per cacciare ci sono «il fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12; il fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato; il fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6; dell’arco; del falco». 

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I giorni permessi 

Modifiche anche ai giorni permessi per cacciare. Nel testo presentato da Lollobrigida, si legge: «Salvo che per la caccia di selezione degli ungulati e per la caccia di ulteriori specie individuate con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (Ctfvn), sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’esercizio venatorio non può essere consentito per un numero settimanale di giornate superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore. Nei giorni di martedì e di venerdì, l’esercizio venatorio è in ogni caso sospeso».

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