Scade domani il termine per il pagamento della prossima rata della Rottamazione quater ma il pagamento si potrà fare fino al 9 giugno. La scadenza riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare i termini indicati nel piano di definizione agevolata delle cartelle. Considerando i cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e i differimenti in caso di giornate festive, saranno comunque validi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno.
Per fare il versamento si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche sul sito dell’Ader. In caso di mancato pagamento, oppure se viene fatto oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata. Gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
COME PAGARE
La scadenza non riguarda i contribuenti che, entro il 30 aprile, hanno presentato la domanda di riammissione alla Rottamazione. Il termine per pagare la prima rata, per loro, sarà entro il 31 luglio. La rata in scadenza domani si può pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati, usando i canali web delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti a PagoPa, sul sito di Agenzia delle Entrate oppure con l’app Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli dell’Ader.
La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non vanno invece pagate le somme dovute a titolo di penalità, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazione tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e quelle dovute a titolo di aggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Leave feedback about this