ROMA La Fondazione Giorgio Armani deve «procedere con l’accettazione con beneficio di inventario della devoluta eredita». È uno dei passaggi chiave del verbale del cda della fondazione intestata allo stilista scomparso il 4 settembre 2025, di cui il Messaggero è venuto in possesso, svoltosi dopo, in video conferenza e che all’ordine del giorno aveva, al punto 1, l’integrazione degli organi sociali e, al punto 2: “Deliberazioni in ordine all’eredità devoluta dal Fondatore”. Nelle carte si legge ancora: «il Presidente — Pantaleo Dell’Orco — precisa altresì che il fondatore ha posto a carico degli eredi l’intero ammontare delle imposte derivanti dalla successione e gravanti sulla fondazione stessa».
I due testamenti segreti
Dai due testamenti segreti del 15 marzo scorso di Giorgio Armani, aperti cinque giorno dopo la morte — il 9 settembre — è scaturito in dettaglio, che alla Fondazione, proprietaria già dello 0,1% delle quote, va il diritto di piena proprietà sul 9,9% (pari al 30% dei diritti di voto) e il diritto di “nuda proprietà” sul restante 90% delle quote. Il resto dei diritti di voto, infatti, il fondatore l’ha suddiviso tra Pantaleo Dell’Orco (compagno da tempo dello stilista) e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. Sul totale della società, quindi, Dell’Orco avrà il diritto di usufrutto sul 30% delle quote e il 40% dei diritti di voto.
I nuovi dettagli
Ora si evincono ulteriori dettagli, come l’acquisizione con riserva dell’eredita da parte della fondazione. Una modalità di accettazione simile significa «che la Fondazione risponderà di eventuali debiti nei limiti di quanto di positivo riceverà dall’eredità stessa», spiega Alessandro Orsenigo, titolare dello studio milanese Orsenigo & Valentini, uno dei massimi esperti in materia di successioni. «In parole semplici, significa che, una volta accettata l’eredità con beneficio di inventario, si creano due «masse» patrimoniali separate e non comunicanti: il patrimonio personale dell’erede (i suoi beni, i suoi conti correnti, i suoi debiti); il patrimonio ereditario (tutto ciò che apparteneva al defunto, inclusi beni e debiti). Con le seguenti conseguenze — prosegue l’esperto Orsenigo -: 1) la fondazione non è tenuta a pagare i debiti ereditari e i legati oltre il valore dei beni che ha ricevuto in eredità. Se, ad esempio, la Fondazione ha ricevuto beni del valore di 50.000 euro e i debiti ammontano a 80.000 euro, l’erede risponderà solo fino a 50.000 euro, e i creditori non potranno pretendere che la Fondazione paghi i restanti 30.000 euro; 2) La Fondazione è tenuta a saldare i debiti ereditari utilizzando esclusivamente i beni che le sono pervenuti dall’eredità, e non i propri beni personali. I creditori del defunto potranno quindi aggredire solo il patrimonio ereditato, ma non potranno mai pignorare altri beni della Fondazione». Quanto alle imposte della fondazione a carico degli eredi, Orsenigo commenta: «la precisazione che le imposte di successione che la Fondazione dovrà pagare allo Stato sono a carico degli altri eredi, significa che quest’ultimi dovranno rimborsare alla Fondazione quanto dalla stessa pagato all’Amministrazione Finanziaria. In altre parole quanto lasciato alla Fondazione è da intendersi netto da qualsiasi imposta dovuta».
La riunione del cda
Quanto alla riunione del cda della Fondazione Giorgio Armani svoltosi per recepire le indicazioni testamentarie. Il primo punto era: “Integrazione degli Organi sociali”. «Il Presidente ricorda che in data 4 settembre 2025 è mancato il Fondatore signor Giorgio Armani e si pertanto. conclude la “Prima Fase» (come definita nello Statuto della Fondazione) e si rende quindi: necessario procedere alla istituzione/integrazione degli Organi dell’ente come previsto nello stesso Statuto è nel rispetto delle volontà del Fondatore, precisamente: Consiglio di amministrazione. Il Presidente ricorda al proposito che la Norma transitoria dello Statuto della Fondazione prevede che i componenti attualmente in carica fanno parte di diritto del Consiglio ed il signor Pantaleo Dell’Orco assume la carica di Presidente», si legge nel verbale. «Espone quindi come il Fondatore con testamento segreto depositato in data 15 marzo 2025 — annotato al n. 11 del repertorio degli Atti di ultima volontà del notaio in Milano Elena Terrenghi pubblicano 17 con verbale medesimo notaio il 9 settembre 2025 rep. n. 44448/17949, ha posto a carico della Fondazione l’onere di nominare, a parziale integrazione del Consiglio, i signori Andrea Camerana e Elena Terrenghi che, presenti alla riunione, accettano la carica e si propone di procedere alla nomina del quinto Consigliere nella persona dell’avv. Andrea Silvestri, avvocato tributarista che ha già collaborato nella fase costitutiva della fondazione. L’avv, Silvestri, come sopra indicato partecipante in teleconferenza, ringrazia ed accetta la carica». Allegato al verbale del consiglio della Fondazione, c’è una lettera del notaio Anna Riberti, che dichiara di «non poter assumere la carica di consigliere di sorveglianza».
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