25.07.2025
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Politics

«Chi si difende non ripagherà più danni»


È un nuovo passo in avanti dopo l’ultima riforma varata nel 2019 dal governo Conte I. Quella che, in ambito penale, ha ampliato le tutele per chi si difende nei casi di eccesso colposo di legittima difesa, ma ha anche mantenuto per il danneggiato il diritto all’indennità e la possibilità di richiedere un risarcimento. Un punto su cui un disegno di legge di Fratelli d’Italia, ora, mira a riscrivere (in parte) «le regole del gioco».

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LA PROPOSTA

La motivazione dell’intervento è già tutta nell’incipit della proposta: «Non può essere riconosciuto un risarcimento o un’indennità alla persona che ha messo in pericolo l’incolumità altrui attraverso una condotta violenta o gravemente intimidatoria». Senza giri di parole: «La violenza non paga».

In base alle regole attuali, ad esempio, un commerciante che venga minacciato da ladri armati e si difenda sparando, può essere comunque condannato a risarcire eventuali spese mediche, il danno permanente dalla lesione e quello morale nel caso in cui la persona ferita perda la capacità di lavorare.

Il disegno di legge, preso in visione dal Messaggero, stabilisce, invece, che anche nei casi di eccesso colposo, il risarcimento sia comunque ridotto — per via del principio del “concorso di colpa” — e che non sia neppure dovuto se chi subisce il danno abbia agito «consapevolmente, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di armi o di altri mezzi di coazione fisica». Stesso discorso per l’indennità, per cui varranno le medesime condizioni.

L’AUTORESPONSABILITÀ

Una modifica necessaria, specifica la relazione illustrativa, visto che la disciplina civile — al contrario di quella penale che contempla specifiche norme e adeguate garanzie — non prevede misure che tengano conto del «comportamento del danneggiato e del principio di autoresponsabilità». Con la conseguenza che anche chi compie azioni gravi può «pretendere un risarcimento o un’indennità» per i danni subiti a seguito della reazione di chi si difende.

Ma c’è poi anche la questione dell’obbligo del risarcimento del danno, che scatta quando si commette un reato. Su questo fronte il ddl premette un «salvo che la legge disponga altrimenti», lì dove il codice penale recita che «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole». Un’aggiunta che apre alla possibilità di includere eccezioni alla regola generale, introducendo un principio di responsabilità attenuata e facendo venire meno, quindi, l’obbligo di risarcimento o indennizzo quando gli atti compiuti siano particolarmente gravi.

LE SANZIONI

Se l’indennizzo o il risarcimento potranno essere esclusi, non cambierà il quadro delle sanzioni penali in cui si potrà incorrere. Se una persona uccide l’aggressore, ad esempio mentre fugge, potrà essere imputata di omicidio colposo aggravato da eccesso di legittima difesa, come pene che vanno da 6 mesi a 5 anni di reclusione. Mentre per eccesso colposo di lesioni si oscilla tra i tre mesi fino a un massimo di tre anni di carcere.

Così facendo, il ddl a prima firma del vice-capogruppo vicario di Fdi in Senato, Raffaele Speranzon (e sostenuto anche da altri 18 colleghi di partito), diventerebbe il completamento sul fronte civilistico della riforma approvata, in ambito penale, nel 2019. Un modo, si legge, per garantire anche su altri fronti «maggior equità» tra le due parti, senza però toccare il divieto dell’uso arbitrario della forza.

I DATI

Va detto che la proposta si inserisce in un contesto in cui è difficile tenere traccia del numero aggiornato dei casi di eccesso colposo. I dati disponibili non specificano quanti procedimenti abbiano effettivamente portato a una condanna, né distinguono tra eccesso colposo e doloso (volontario) di legittima difesa. A ciò va sommato l’impatto della legge del 2019, che ha alzato la soglia di punibilità, rendendo più difficile configurare l’eccesso colposo. Tuttavia, dalle parti di via della Scrofa, più che i numeri, vale il principio ispiratore: «Chi sceglie un agire illecito e violento contro un altro soggetto si espone volontariamente al rischio di subire una reazione, e anche qualora essa ecceda per colpa i limiti della legittima difesa, se ne accolla le conseguenze patrimoniali».


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