Un’attività lavorativa di pochi giorni, magari retribuita con poche centinaia di euro, non può tradursi nella perdita di un’intera annualità di pensione. È questo il principio al centro della nuova interpretazione della Corte di Cassazione sul funzionamento di Quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato introdotto nel 2019. Con la sentenza numero 26864, pubblicata il 14 ottobre 2026, la sezione Lavoro della Suprema Corte ha stabilito che, in caso di violazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, la somma da recuperare deve corrispondere al guadagno ottenuto attraverso l’attività lavorativa incompatibile, e non all’intero importo degli assegni pensionistici ricevuti nell’anno.
La decisione segna un cambio di orientamento rispetto alla posizione sostenuta dalla stessa Cassazione nel 2024, quando era stata avallata la possibilità di recuperare tutte le mensilità riferite all’anno solare interessato dalla violazione. Il punto centrale è la proporzionalità tra l’infrazione commessa e le sue conseguenze economiche. La normativa continua a vietare, entro determinati limiti temporali, la contemporanea percezione della pensione anticipata e di redditi da lavoro, ma la violazione non giustifica automaticamente una penalizzazione economica che possa risultare molto superiore al reddito effettivamente percepito. La nuova pronuncia interviene dunque sulle conseguenze del mancato rispetto delle regole, senza eliminare il divieto di cumulo né introdurre una libertà generale di tornare a lavorare dopo il pensionamento.
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