Chi ha un fratello o una sorella a carico e pagherà per loro alcune spese sanitarie, potrà anche detrarle al momento di fare la dichiarazione dei redditi. Lo stesso varrà per il genero, la nuora oi suoceri.
L’effetto è dato dalle implicazioni del decreto legislativo approvato ieri in Consiglio dei ministri, che corregge e integra diverse norme in materia di Irpef, Ires, fiscalità internazionale e riscossione. Un tecnicismo, ma con risvolti diretti nella vita delle persone, che va anche a rivedere, in piccola parte, la stretta sulle detrazioni previste dall’ultima manovra di bilancio.
La misura si inserisce nel solco del riordino delle detrazioni, con l’intento di ridurre gradualmente il carico dell’Irpef sul ceto medio e sui redditi più bassi. La misura strizza inoltre l’occhio ai propositi del governo di introdurre misure tarate sulla famiglia e sul numero di componenti che vivono sotto lo stesso tetto.
I CONTENUTI
Il decreto estende quindi la platea dei familiari considerati beneficiari di agevolazioni fiscali. Nonostante alcune detrazioni siano state abolite negli ultimi anni — come quelle per i figli fino a 21 anni, sostituite dall’Assegno Unico — i familiari interessati tornano a contare quando la possibilità di ottenere o meno un’agevolazione fa riferimento ai «familiari a carico».
La legge di Bilancio aveva posto alcuni tavolozzi alle cosiddette detrazioni per familiari a carico. Da quest’anno, ad esempio, i figli possono essere a carico da 21 a 30 anni, con l’unica eccezione dei disabili. Oppure, familiari conviventi diversi dal coniuge e dai figli devono essere «ascendenti», quindi soltanto genitori, nonni e bisnonni, escludendo fratelli e sorelle. Venivano inoltre esclusi i parenti all’estero di contribuenti che non sono italiani o europei. Paletti che però riguardavano detrazioni specifiche per determinati componenti.
Per altre detrazioni, come appunto quelle sanitarie, lasciate indenni dalla stretta prevista dalla legge di Bilancio, o per l’accesso ad altri incentivi fiscali e aiuti, il concetto di famiglia torna a essere più ampio.
Secondo le nuove regole, infatti, rientrano tra i beneficiari non soltanto il coniuge non separato ei figli, ma anche figli adottivi, minori in affidamento, i figli del coniuge defunto e altri parenti indicati nel codice civile (genitori, nonni, fratelli, sorelle, generi, nuove). L’unica condizione è che vivano nella stessa casa o siano percettori di assegni alimentari informali.
Per essere considerati fiscalmente a carico, inoltre, non dovranno superare i 2.840,51 euro di reddito complessivo annuo (4.000 euro per i figli fino a 24 anni). Questo vincolo esisteva già prima del decreto ed è stato confermato anche dall’ultimo correttivo.
Il provvedimento punta a fare chiarezza ed evitare confusione tra i testi normativi.
Dal 2022 l’Assegno Unico Universale ha sostituito le vecchie detrazioni per figli a carico fino a 21 anni. Nonostante queste siano state cancellate, alcune norme fiscali continuavano a fare riferimento ai «figli a carico» secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Testo unico sulle imposte sui redditi, che il decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri ha rivisto.
Con la nuova norma si chiarisce che i figli fino a 21 anni devono comunque essere considerati, ad esempio, anche se non danno più diritto a una detrazione Irpef in senso stretto. Lo stesso vale per fratelli e sorelle, che un tempo godevano di una specifica detrazione da 750 euro, poi cancellata a dicembre, restringendo il campo ai soli genitori e, al massimo, ai nonni.
LE CONTRODEDUZIONI
I chiarimenti arrivano anche sul fronte dei diritti del contributore. L’autotutela obbligatoria già prevista per gli atti impositivi si estende anche agli atti sanzionatori.
Ai contribuenti viene inoltre concesso più tempo per difendersi in caso di problemi con il Fisco. Ad esempio, in caso di avviso di accertamento, ci saranno almeno 60 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni o chiedere l’accesso agli atti.
In questo modo il governo intende rafforzare il principio del contraddittorio preventivo, che consente di chiarire la propria posizione prima dell’emissione definitiva degli atti impositivi.
Infine, il governo punta a eliminare un potenziale dubbio interpretativo sull’interpello di tipo giuridico. È precisato una volta per tutte che le istanze di consulenza non possono essere presentate da singoli cittadini per casi personali, ma soltanto da enti rappresentativi di interessi collettivi – come associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali – su questioni di carattere generale. Una precisazione che allinea la norma alla prassi consolidata, evitando ambiguità.
Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato il nuovo Testo Unico sull’Iva che, tra gli aggiornamenti, recepisce la novità della riduzione dell’imposta al 5% sulle opere d’arte, in linea con altri Paesi Ue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Leave feedback about this