25.05.2025
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Politics

la stretta nel Dl omnibus


Via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato a due emendamenti riformulati di FI e FdI al dl omnibus contro la pirateria tv anche per gli eventi sportivi. Il primo estende anche ai «fornitori di servizi Vpn e quelli di Dns pubblicamente disponibili» l’obbligo di bloccare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente. L’altro obbliga i prestatori di servizi di accesso alla rete che «vengono a conoscenza» di condotte penalmente rilevanti di segnalarlo immediatamente all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. L’omissione della segnalazione e della comunicazione sono puniti «con la reclusione fino ad un anno».

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Il dl Omnibus

Il primo emendamento, che modifica la normativa vigente sui provvedimenti urgenti e cautelari dell’Agcom per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente, stabilisce anche che si provveda «periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi Ip bloccati», una volta trascorsi «almeno sei mesi dal blocco» e sempre che «non risultino utilizzati per finalità illecite».

Le modifiche

In base al secondo emendamento, i soggetti tenuti a comunicare immediatamente all’autorità giudiziaria che sono venuti a conoscenza che «siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti» sono: «prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo Ip di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di Dns distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web».

Questi soggetti devono inoltre «designare e notificare all’Autorità un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l’Autorità». Inoltre quelli che «non sono stabiliti nell’Ue ma che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto» una persona fisica o giuridica che «funga da loro rappresentante legale in Italia». Oltre alla reclusione, si applicano anche le sanzioni pecuniarie previste per delitti informatici e trattamento illecito di dati.

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