È ufficiale: il riscatto degli anni di laurea non può essere »neutralizzato» per passare nel computo della pensione dal sistema retributivo a quello misto. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n.122 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n.335 e dell’art.1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sollevata dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.
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Il tribunale rimettente riteneva tali disposizioni contrastanti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non «è previsto il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati in seguito al riscatto volontario degli anni di laurea, quando ciò sia necessario per uscire dal sistema retributivo di computo della pensione, applicabile all’interessato proprio in virtù del riscatto, e accedere al sistema misto, rivelatosi più conveniente al momento del pensionamento».
Cosa dice la Corte
Secondo la Corte, per attivare il principio di neutralizzazione non basta che tali contributi, normalmente versati in esordio dell’attività lavorativa, siano ininfluenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione. Tale principio può «operare, infatti, soltanto all’interno del sistema retributivo al fine di escludere dalla base pensionabile i contributi che siano non solo aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo, ma anche correlati all’ultimo scorcio della vita lavorativa e corrispondenti a retribuzioni che, in quanto inferiori a quelle percepite in precedenza, possano incidere in senso riduttivo sulla pensione virtualmente già acquisita».
Nel caso in esame, invece, la neutralizzazione non è stata invocata per «elidere gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell’ambito del sistema retributivo», bensì per “fuoriuscire” da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente» e al quale l’interessato aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facoltà di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria.
Ma che cosa significa questo? Per la Corte, in sostanza, non è possibile «scegliere» il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata solo nel momento del pensionamento, in quanto ciò andrebbe a contrastare il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale. Tanto più, precisa ancora la Corte, che la funzione del riscatto degli anni di laurea si esaurisce nell’incremento dell’anzianità contributiva.
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