Bonus edilizi. Da Superbonus a sismabonus e bonus barriere architettoniche: da oggi 29 maggio entrano in vigore le restrizioni retroattive per le detrazioni.
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Bonus edilizi, nuove regole
È stata infatti pubblicata in Gazzetta ufficiale (la numero 123 del 28 maggio) la Legge n 67/2024 che converte il DL 39/2024.
Decreto che mira, tra l’altro, ad eliminare le restanti fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni di cessione e sconto al posto delle detrazioni.
Cosa cambia
Le spese sostenute dall’inizio del 2024 prevedono sconti fiscali ammortizzabili in dieci rate (contro le precedenti quattro o cinque). Ufficiale anche lo stop alla cessione delle rate residue per chi ha usato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Infine, banche, intermediari finanziari e assicurazioni non potranno più compensare i crediti fiscali collegati a bonus edilizi, già acquisiti, con debiti contributivi e previdenziali. Tutto questo a partire dal 2025.
Sconto e cessione, le novità
Con l’articolo 1 arrivano modifiche alla disciplina della cessione dei crediti fiscali. Il precedente Dl prevedeva che, a partire dal 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi.
Ora vengono meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito a favore degli Iacp, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.
Regime transitorio
Previsto inoltre un regime transitorio. Le disposizioni del decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali (in data antecedente al 30 marzo 2024):
- Risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- Risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- Risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- Risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- Siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Crediti di imposta
Per evitare che bonus edilizi vengano utilizzati da soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario viene disposta inoltre la sospensione fino a concorrenza di quanto dovuto dell’utilizzabilità dei crediti di imposta relativi a bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
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