Economy

«Lo Stato non può limitarli»


«Non spettava allo Stato» adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente, che siano tali da perseguire con «mezzi sproporzionati» il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a «una utenza indifferenziata». Lo Stato, valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio Ncc, ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale». È quanto si legge nella sentenza della Corte Costituzionale con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale del 2024 sul Foglio di servizio elettronico Ncc e le relative circolari attuative. Una decisione accolta con soddisfazione dal presidente della Regione e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto che ha parlato di una vittoria su «una sacrosanta battaglia liberale. Più concorrenza e più mercato sono concetti che si traducono in più opportunità e più convenienza per i cittadini e per chi vuole fare impresa». Mentre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ribadito di essere «determinato» a impegnarsi «per migliorare il servizio e le condizioni di lavoro, contrastando illegalità e abusi». «Continuerò su questa linea — ha aggiunto Salvini -, anche supportando gli enti locali a partire dalle regioni, perché sono convinto ci siano margini per migliorare e incrementare le attività da parte di tutti, in modo trasparente e ragionevole».

I LIMITI

La Corte ha dichiarato che «non spettava allo Stato» adottare previsioni che «introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio Ncc, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa». Un vincolo ritenuto dalla Consulta «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio Ncc possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Secondo la Corte anche impedire «la stipula di contratti di durata con operatori Ncc a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione» è un eccesso rispetto alla finalità antielusiva, oltre a una compressione indebita dell’autonomia contrattuale. In questo modo verrebbe infatti impedito a operatori economici (come alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.

Infine, la Consulta ha reputato non rientrante nella materia «tutela della concorrenza», in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio Ncc di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.


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